martedì 13 gennaio 2015

Divorzio facile, primi sportelli. Ci si lascia con soli 16 euro



Mettere la parola fine al matrimonio? Sono due le nuove procedure consensuali introdotte in Italia nel 2014: negoziazione assistita da uno o più avvocati oppure separazione o divorzio davanti al sindaco. A spiegare presupposti e modalità è l'avvocato matrimonialista Sara Severini, autrice suAffaritaliani.it della rubrica "Comunione e separazione". Ecco la sua analisi 


La Legge nr. 162/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha convertito il Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, che ha istituito la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12).
Le nuove norme, da utilizzarsi nei soli casi di separazione consensuale, di divorzio in forma congiunta e di modifica concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, prevedono la possibilità di ricorrere a due nuove procedure:
A) quella di negoziazione assistita da avvocati (art. 6)
B) quella innanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) (art.12)
In primo luogo, si sottolinea che, trattandosi di “soluzioni consensuali”, è necessario l’accordo tra i coniugi, in  mancanza del quale  l’unica strada percorribile  resta quella della procedura giudiziale.
La legge detta regole diverse a seconda che la coppia  sia con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente
In particolare, l'art. 6 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioneconsensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in assenza di figli minori o non economicamente autosufficienti
Affinché l’accordo concluso possa essere annotato  negli atti di matrimonio, è necessario che il «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente comunichi agli avvocati un «nullaosta» ove non ravvisi irregolarità  nella convenzione stipulata.
In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione, il ricorso alla negoziazione è consentita, con maggiori cautele, anche in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell'art 6 comma 2della legge citata.
In tale ipotesi l'accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo».
L’avvocato, autenticata copia dell'accordo autorizzato, deve trasmetterla «entro il termine di 10 giorni» dall’autorizzazione all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
La violazione dell’obbligo di tale obbligo è assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro irrogata dal Comune competente per il registro.
L’accordo autorizzato produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione.
Infine, l'art. 12 disciplina un accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio che può essere ottenuto anche attraverso separate dichiarazioni dei coniugi rese innanzi al Sindaco dove la presenza di un avvocato è meramente facoltativa.
Tale modalità è preclusa in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti economicamente. La legge precisa che l'accordo non può  contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Ricevute le dichiarazioni, l’accordo viene immediatamente compilato dallo stesso sindaco ed in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio, senza bisogno di omologazione da parte del Tribunale.
In conclusione, si tratta di un modifiche che, se pur limitata alle procedue consensuali,  persegue l'obbiettivo di  semplificare le procedure, ridurre i tempi,  i costi della giustizia civile ed i relativi carichi dei tribunali italiani.
Si assiste ad una valorizzazione del  ruolo e della funzione dell’avvocato affinchè   l’attività del professionista sia sempre più caratterizzata da alta professionalità e competenze specifiche in un ruolo di mediazione della conflittualità tra i coniugi e di prevenzione dei conflitti. 

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